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NOTA 1

LICENZE ELETTRONICHE

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3 dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, introdotto dal regolamento (CE) n.391/2001 del Consiglio del 6 febbraio 2001“Se un paese fornitore ha concluso un’intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.”

Le Autorità competenti dei Paesi terzi fornitori possono, tuttavia, rilasciare licenze di esportazione e documenti analoghi, comprese le licenze di esportazione formali, onde rendere più agevoli le transazioni per gli operatori.

Si elencano i Paesi esportatori che hanno concluso attualmente le intese necessarie per la trasmissione elettronica dei dati relativi alle licenze di esportazione:

-         CINA*

-         RUSSIA

-         UCRAINA

-         VIETNAM

*Sono in corso trattative per concludere un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le Licenze elettroniche