A norma dell’articolo 11, paragrafo
3 dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio
relativo al regime comune da applicare alle importazioni
di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, introdotto dal regolamento
(CE) n.391/2001 del Consiglio del 6 febbraio 2001,
“Se un paese fornitore
ha concluso un’intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche,
le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione
delle licenze di esportazione su carta.”
Le Autorità competenti dei Paesi
terzi fornitori possono, tuttavia, rilasciare licenze di
esportazione e documenti analoghi, comprese le licenze di esportazione
formali, onde rendere più agevoli le transazioni per gli operatori.
Si elencano i Paesi esportatori
che hanno concluso attualmente le intese necessarie
per la trasmissione elettronica dei dati relativi alle licenze di esportazione:
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CINA*
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RUSSIA
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UCRAINA
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VIETNAM
*Sono in corso
trattative per concludere un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante
le Licenze elettroniche