PRESENTAZIONE DOMANDE DI IMPORTAZIONE E
RILASCIO LICENZE COMUNITARIE
Qualsiasi importatore, indipendentemente
dal luogo in cui è stabilito nella UE, può presentare una domanda di autorizzazione
alle autorità competenti di uno stato membro di sua scelta.
Gli operatori interessati ad importare
prodotti tessili soggetti a restrizioni devono presentare al Ministero del
Commercio Internazionale, Direzione Generale Politica
Commerciale - Div.III Viale America 341, 00144 Roma - Eur, domanda in carta semplice
o modulo comunitario reperibile presso le Camere di Commercio, nonché presso il
Ministero stesso. L’istanza deve essere corredata del certificato di esportazione
in originale (vedi NOTA 1) rilasciato dalle
competenti autorità del Paese di origine delle merci.
Il certificato di esportazione deve
contenere tutte le indicazioni previste dai suddetti Regolamenti comunitari e
non deve presentare abrasioni, correzioni o alterazioni di sorta, tranne quelle
debitamente autenticate dalle stesse autorità che hanno rilasciato il certificato.
La domanda deve riportare gli stessi
elementi indicati sul certificato di esportazione in particolare per quanto riguarda
l’anno di quota, categoria, quantità e valore della merce.
Per ogni certificato di esportazione
deve essere presentata una domanda di autorizzazione. Non sono accettate domande
con più certificati anche se relativi alla stessa categoria.
Qualora il certificato di esportazione
sia intestato a soggetto diverso dal richiedente la licenza comunitaria di importazione
deve essere prodotta una dichiarazione di cessione in originale del certificato
da parte dell’intestatario a favore del richiedente.
I certificati di esportazione possono
essere presentati per ottenere la licenza di importazione fino al 31 marzo dell’anno
successivo a quello di imputazione. La loro validità è beninteso condizionata
alla effettiva spedizione delle merci dal Paese esportatore entro il 31 dicembre
dell’anno di imputazione. In circostanze eccezionali il limite per la presentazione
puo' essere prorogato fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imputazione,
dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e sentito il parere
del Comitato Tessile.
Per le importazioni di prodotti soggetti
a limiti quantitativi resta inteso che il rilascio della licenza comunitaria rimane
subordinato alla conferma da parte della Commissione dell’UE , attraverso il SIGL,
della disponibilità di quota.
Per le importazioni di merci soggette
al sistema di sorveglianza semplice, la richiesta di importazione deve essere
corredata da fattura, contratto, polizza di carico o altra documentazione equivalente.
La licenza comunitaria emessa è valida
su tutto il territorio doganale dell’Unione Europea.
VALIDITÀ’ DELLA LICENZA COMUNITARIA
Le autorizzazioni di importazione hanno validità di 6 mesi a decorrere
dalla data del loro rilascio.
Gli importatori non sono obbligati ad importare in un’unica spedizione
il quantitativo espresso nella autorizzazione di importazione.
PROROGA
La validità del provvedimento autorizzato può essere estesa per due
ulteriori periodi di tre mesi. In casi eccezionali l’importatore può chiedere
una terza proroga; sarà la Commissione a decidere in merito, sentito il parere
del Comitato Tessile. Le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il
termine di validità della licenza.
ESTRATTO
Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla
base di una stessa autorizzazione, la normativa ha previsto il rilascio di estratti
aventi gli stessi effetti delle autorizzazioni da cui sono tratti. La finalità
degli estratti è quella di consentire all’importatore di operare contemporaneamente
su più dogane comunitarie.
DOCUMENTAZIONE UTILIZZO LICENZA
COMUNITARIA
La licenza comunitaria deve essere restituita al Ministero delle Attività
Produttive (già Ministero del Commercio con l’Estero) entro 30 giorni dall’utilizzo
o dalla scadenza della stessa.
Le attestazioni di scarico parziale o totale vengono annotate dalle dogane
stesse sul retro delle licenze o degli eventuali estratti.
I quantitativi non utilizzati saranno riaccreditati tramite il sistema
integrato gestione licenze (SIGL) nei rispettivi plafond comunitari.
MODULISTICA