Il Regolamento 517/94 e successive
modifiche, istituisce dei limiti quantitativi annui (contingenti) all’importazione
di prodotti tessili nella U.E.
La Commissione della U.E. si riserva di gestire direttamente
i contingenti emanando norme di attuazione attraverso Regolamenti.
GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI
Criteri generali
I contingenti annuali di cui
all’allegato sono distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del "primo
arrivato, primo servito").
Gli importatori,
sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore
a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedere allegato). Tuttavia
detti massimali potranno essere superati dagli operatori che
siano in grado di dimostrare, in base alle licenze
di importazione concesse loro a valere sul contingente del l’anno precedente e
restituite con le annotazioni doganali, di avere effettivamente importato dallo
stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti.
In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà
pari al realizzato nell’anno precedente.
Per tutti
i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda
di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che
sussista capienza, a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato
almeno al 50% la precedente autorizzazione.
Le autorizzazioni
di importazione avranno una validità di nove mesi a
decorrere dalla data di rilascio e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Le autorizzazioni
potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo dell’anno successivo,
qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento
della richiesta di proroga.
Gli Stati
membri rilasciano le autorizzazioni di importazione
entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione,
oppure entro il termine stabilito dal singolo regolamento di gestione annuale.
Le licenze
sono valide su tutto il territorio doganale dell’U.E.,
nell’ambito dell’anno contingentale per il quale sono state rilasciate.
Le autorizzazioni
di importazione non possono essere oggetto di prestito
né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della
quale sono state rilasciate.
Qualsiasi
importatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità,
puo’ presentare una domanda di
autorizzazione alle Autorità competenti di uno Stato membro a sua scelta.
Gli operatori
interessati a partecipare alla ripartizione dei contingenti quantitativi originari
dei suddetti Paesi devono dimostrare di essere in possesso
di un contratto in originale o copia conforme all’originale.
Le domande,
da presentarsi in carta semplice o su modulo comunitario
Mod.9 (reperibile presso le
Camere di Commercio, nonché presso il Ministero del Commercio
Internazionale), devono essere
inoltrate al Ministero del Commercio Internazionale) - D.G. per la Politica Commerciale -
Div.III Viale America, 341 00144 ROMA EUR - e recare
i seguenti elementi:
-
nome
e indirizzo completo del richiedente (inclusi numero di telefono e fax) e numero
di partita IVA;
-
nome
e indirizzo completo dell’eventuale dichiarante/rappresentante;
-
nome
e indirizzo completo del probabile fornitore;
-
paese
di origine dei prodotti;
-
denominazione
commerciale dei prodotti e codice di nomenclatura combinata;
-
categoria
e quantitativo nell’unita di misura prevista;
-
valore
delle merci;
-
una
dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta
in altro Paese membro per l’anno di riferimento e che la licenza verrà restituita
entro 10 giorni dalla scadenza;
-
contratto
in originale o copia conforme all’originale;
-
limitatamente
agli operatori che abbiano già importato nell’anno precedente, l’elenco delle
licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato.