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REGIME AUTONOMO

 

NORMATIVA COMUNITARIA (Reg. 517/94)

Il Regolamento 517/94 detta le basi giuridiche del Regime Comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni , né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

Attualmente il regime autonomo si applica ai seguenti Paesi:

COREA DEL NORD

MONTENEGRO

KOSOVO

Il Regolamento 517/94 e successive modifiche, istituisce dei limiti quantitativi annui (contingenti) all’importazione di prodotti tessili nella U.E.

La Commissione della U.E. si riserva di gestire direttamente i contingenti emanando norme di attuazione attraverso Regolamenti.

 

GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI
 

Criteri generali

I contingenti annuali di cui all’allegato sono distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito").

Gli importatori, sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedere allegato). Tuttavia detti massimali potranno essere superati dagli operatori che siano in grado di dimostrare, in base alle licenze di importazione concesse loro a valere sul contingente del l’anno precedente e restituite con le annotazioni doganali, di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari al realizzato nell’anno precedente.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione, oppure entro il termine stabilito dal singolo regolamento di gestione annuale.

Le licenze sono valide su tutto il territorio doganale dell’U.E., nell’ambito dell’anno contingentale per il quale sono state rilasciate.

Le autorizzazioni di importazione non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Qualsiasi importatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, puo’ presentare una domanda di autorizzazione alle Autorità competenti di uno Stato membro a sua scelta.

Gli operatori interessati a partecipare alla ripartizione dei contingenti quantitativi originari dei suddetti Paesi devono dimostrare di essere in possesso di un contratto in originale o copia conforme all’originale.

Le domande, da presentarsi in carta semplice o su modulo comunitario Mod.9 (reperibile presso le Camere di Commercio, nonché presso il Ministero del Commercio Internazionale), devono essere inoltrate al Ministero del Commercio Internazionale) - D.G. per la Politica Commerciale - Div.III Viale America, 341 00144 ROMA EUR - e recare i seguenti elementi:

  • nome e indirizzo completo del richiedente (inclusi numero di telefono e fax) e numero di partita IVA;
  • nome e indirizzo completo dell’eventuale dichiarante/rappresentante;
  • nome e indirizzo completo del probabile fornitore;
  • paese di origine dei prodotti;
  • denominazione commerciale dei prodotti e codice di nomenclatura combinata;
  • categoria e quantitativo nell’unita di misura prevista;
  • valore delle merci;
  • una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro per l’anno di riferimento e che la licenza verrà restituita entro 10 giorni dalla scadenza;
  • contratto in originale o copia conforme all’originale;
  • limitatamente agli operatori che abbiano già importato nell’anno precedente, l’elenco delle licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato.