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REGIME COMUNE DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO ORIGINARI DI PAESI TERZI CON I QUALI SONO STATI STIPULATI ACCORDI BILATERALI O ALTRE INTESE

 

Normativa Comunitaria

L'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento è disciplinata dal Regolamento 3030/93 del 12.10.93 (GUCE L. 275 dell'8.11.93) e successive modifiche. Tale normativa ha instaurato un regime comune da applicare alle importazioni dei prodotti tessili originari di Paesi Terzi. Detti prodotti sono elencati nell'allegato 1 al Reg. 3030 e sono raggruppati in categorie omogenee, numerate da 1 a 163.

Regimi di Importazione

1) Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi: il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione, corredata di certificato d'esportazione in originale, previa verifica da parte della Commissione UE, attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.) della disponibilità di quota.

2) Sistema di duplice controllo per i prodotti sottoposti a sorveglianza (senza limiti quantitativi): il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione, corredata del certificato di esportazione in originale, previa registrazione degli estremi del certificato stesso da parte della Commissione UE attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.)

3) Sistema di controllo per i prodotti soggetti a sorveglianza semplice:   il rilascio della licenza comunitaria é subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione corredata di fattura, contratto, polizza di carico o altra documentazione equivalente.

4) Sorveglianza a posteriori:  serve soltanto ai fini statistici. Il controllo a posteriori viene effettuato direttamente dalla dogana.