REGIME COMUNE DI IMPORTAZIONE DI
PRODOTTI DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO ORIGINARI DI PAESI TERZI CON I QUALI
SONO STATI STIPULATI ACCORDI BILATERALI O ALTRE INTESE
Normativa Comunitaria
L'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento
è disciplinata dal Regolamento 3030/93 del 12.10.93
(GUCE L. 275 dell'8.11.93) e successive modifiche. Tale normativa ha instaurato
un regime comune da applicare alle importazioni dei prodotti tessili originari
di Paesi Terzi. Detti prodotti sono elencati nell'allegato 1 al Reg. 3030 e sono
raggruppati in categorie omogenee, numerate da 1 a 163.
Regimi di Importazione
1) Sistema di duplice controllo per la gestione
dei limiti quantitativi: il rilascio della licenza comunitaria è subordinato
alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione, corredata
di certificato d'esportazione in originale, previa verifica da parte della Commissione
UE, attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.) della disponibilità
di quota.
2) Sistema di duplice controllo per i prodotti
sottoposti a sorveglianza (senza limiti quantitativi): il rilascio della licenza
comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda
di importazione, corredata del certificato di esportazione in originale, previa
registrazione degli estremi del certificato stesso da parte della Commissione
UE attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.)
3) Sistema di controllo per i prodotti soggetti
a sorveglianza semplice: il rilascio della licenza comunitaria
é subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione
corredata di fattura, contratto, polizza di carico o altra documentazione equivalente.
4) Sorveglianza a posteriori: serve
soltanto ai fini statistici. Il controllo a posteriori viene effettuato direttamente
dalla dogana.